Conto ENERGIA 2011 – Approfondimenti

IL NUOVO CONTO ENERGIA 2011, IN AGGIUNTA AGLI INCENTIVI DI BASE (vedi tabella) PREVEDE:

  • Irraggiamento Solare in italia e produzione Fotovoltaica per metro quadroche gli impianti fotovoltaici i cui moduli solari costituiscono elementi costruttivi di pergole, serre, barriereacustiche,tettoie e pensiline hanno diritto a una tariffa pari alla media aritmetica fra la tariffa spettante per “impianti fotovoltaici realizzati su edifici” e la tariffa spettante per “altri impianti fotovoltaici”.
  • che la tariffa incentivante venga incrementata del 5% per impianti non classificati come “impianti fotovoltaici realizzati su un
    edificio” qualora i medesimi impianti siano ubicati in zone classificate alla data di entrata in vigore del presente decreto dal pertinente strumento urbanistico come industriali, commerciali, cave o discariche esaurite, area di pertinenza di discariche o di siti contaminati

  • che la tariffa incentivante venga incrementata del 5% per impianti realizzati su un edificio , operanti in regime di scambio sul posto, realizzati da comuni con popolazione inferiore a 5000 abitanti dei quali i comuni siano soggetti responsabili;
  • che la tariffa incentivante venga incrementata del 10% per impianti realizzati su un edificio installati in sostituzione di coperture in eternit o comunque contenenti amianto.
  • tariffe incentivanti maggiori per impianti fotovoltaici integrati con caratteristiche innovative.
    Per gli impianti fotovoltaici con caratteristiche innovative, che devono essere di potenza fotovoltaica nominale compresa tra 1 kWp e 5 MWp, il Nuovo Conto Energia 2011 prevede le seguenti tariffe incentivanti [queste tariffe saranno decurtate del 2% all’anno (anziché del 6%) nel 2012 e 2013]:

    Tabella incentivi impianti con caratteristiche innovative

  • per gli impianti fotovoltaici a concentrazione sono previsti due intervalli di potenza e le tariffe incentivanti saranno decurtate del 2% all’anno nel 2012 e 2013.
  • che i contributi in conto capitale per la realizzazione di un impianto fotovoltaico non siano superiori al 30% del costo di investimento per impianti fotovoltaici realizzati su edifici con potenza nominale maggiore di 3kW
  • che i contributi in conto capitale  per la realizzazione di un impianto fotovoltaico sia anche del 60% del costo di investimento per impianti fotovoltaici realizzati su edifici su scuole pubbliche o paritarie il cui soggetto responsabile sia la scuola ovvero il soggetto proprietario dell’edificio su strutture sanitarie pubbliche, nonchè su edifici che siano sedi amministrative di proprietà di enti locali o di regioni e province autonome
  • che i contributi in conto capitale  per la realizzazione di un impianto fotovoltaico non siano superiori al 30% del costo di investimento per impianti fotovoltaici realizzati su edifici pubblici, ovvero su edifici di proprietà di organizzazioni riconosciute non lucrative di utilità sociale che provvedono alla prestazione di servizi sociali affidati da enti locali, ed il cui soggetto responsabile sia l’ente pubblico o l’organizzazione non lucrativa di utilità sociale
  • che i contributi in conto capitale per la realizzazione di un impianto fotovoltaico non siano superiori al 30% del costo di investimento per impianti fotovoltaici realizzati su aree oggetto di interventi di bonifica, ubicate all’interno di siti contaminati come definiti dall’articolo 240 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e successive modificazioni o integrazioni, purché il soggetto responsabile dell’impianto assuma la diretta responsabilità delle preventive operazioni di bonifica; i predetti contributi non sono cumulabili con il premio di cui all’articolo 10, comma 1, lettera a);
  • che i contributi in conto capitale  per la realizzazione di un impianto fotovoltaico non siano superiori al 30% del costo di investimento per impianti fotovoltaici integrati con caratteristiche innovative
  • che i contributi in conto capitale  per la realizzazione di un impianto fotovoltaico non siano superiori al 30% del costo di investimento per impianti fotovoltaici a concentrazione
bonus fotovoltaico classificazione energetica edifici
  • un premio aggiuntivo, fino al 30%, per gli impianti fotovoltaici operanti in regime di scambio sul posto, realizzati sugli edifici che riducano di almeno il 10% l’indice di prestazione energetica dell’edificio
  • che la potenza fotovoltaica incentivabile sarà di 3.000 MW, più 200 MW per gli impianti fotovoltaici integrati e 150 MW per gli impianti fotovoltaici a concentrazione
  • finanziamenti a tasso agevolato  per la realizzazione di un impianto fotovoltaico, pari allo 0,50%, previsti dal Fondo per Kyoto, erogati in attuazione dell’art. 1, comma 1111, della legge 27 dicembre 2006
  • benefici conseguenti all’accesso a fondi di garanzia e di rotazione istituiti da enti locali o regioni e province autonome.