IL NUOVO CONTO ENERGIA 2011, IN AGGIUNTA AGLI INCENTIVI DI BASE (vedi tabella) PREVEDE:
che gli impianti fotovoltaici i cui moduli solari costituiscono elementi costruttivi di pergole, serre, barriereacustiche,tettoie e pensiline hanno diritto a una tariffa pari alla media aritmetica fra la tariffa spettante per “impianti fotovoltaici realizzati su edifici” e la tariffa spettante per “altri impianti fotovoltaici”.
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che la tariffa incentivante venga incrementata del 5% per impianti non classificati come “impianti fotovoltaici realizzati su unedificio” qualora i medesimi impianti siano ubicati in zone classificate alla data di entrata in vigore del presente decreto dal pertinente strumento urbanistico come industriali, commerciali, cave o discariche esaurite, area di pertinenza di discariche o di siti contaminati
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che la tariffa incentivante venga incrementata del 5% per impianti realizzati su un edificio , operanti in regime di scambio sul posto, realizzati da comuni con popolazione inferiore a 5000 abitanti dei quali i comuni siano soggetti responsabili;
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che la tariffa incentivante venga incrementata del 10% per impianti realizzati su un edificio installati in sostituzione di coperture in eternit o comunque contenenti amianto.
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che i contributi in conto capitale per la realizzazione di un impianto fotovoltaico non siano superiori al 30% del costo di investimento per impianti fotovoltaici realizzati su edifici con potenza nominale maggiore di 3kW
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che i contributi in conto capitale per la realizzazione di un impianto fotovoltaico sia anche del 60% del costo di investimento per impianti fotovoltaici realizzati su edifici su scuole pubbliche o paritarie il cui soggetto responsabile sia la scuola ovvero il soggetto proprietario dell’edificio su strutture sanitarie pubbliche, nonchè su edifici che siano sedi amministrative di proprietà di enti locali o di regioni e province autonome
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che i contributi in conto capitale per la realizzazione di un impianto fotovoltaico non siano superiori al 30% del costo di investimento per impianti fotovoltaici realizzati su aree oggetto di interventi di bonifica, ubicate all’interno di siti contaminati come definiti dall’articolo 240 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e successive modificazioni o integrazioni, purché il soggetto responsabile dell’impianto assuma la diretta responsabilità delle preventive operazioni di bonifica; i predetti contributi non sono cumulabili con il premio di cui all’articolo 10, comma 1, lettera a);
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che i contributi in conto capitale per la realizzazione di un impianto fotovoltaico non siano superiori al 30% del costo di investimento per impianti fotovoltaici integrati con caratteristiche innovative
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che i contributi in conto capitale per la realizzazione di un impianto fotovoltaico non siano superiori al 30% del costo di investimento per impianti fotovoltaici a concentrazione
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che la potenza fotovoltaica incentivabile sarà di 3.000 MW, più 200 MW per gli impianti fotovoltaici integrati e 150 MW per gli impianti fotovoltaici a concentrazione
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benefici conseguenti all’accesso a fondi di garanzia e di rotazione istituiti da enti locali o regioni e province autonome.




















