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No, ormai se ci si affida a dei professionisti possono consigliare sistemi ad alto rendimento che garantiscono alta produzione anche in inverno o col cielo coperto.
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No, non esistono sistemi testati, nè in produzione, che facciano entrambe le cose con rendimenti idonei.
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L’impianto può essere pagato sia in contanti, sia con un finanziamento, il quale verrà bilanciato per far sì che non venga pagata una rata più alta rispetto all’entroito apportato dall’impianto stesso.
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Una volta presa la decisione, NEOS Technology si occupa delle richieste degli incentivi, dei contributi e degli eventuali permessi, dell’installazione e del collaudo.L a fornitura del pacchetto global-service è uno dei punti di forza di NEOS Technology.
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No. Se l’impianto è inferiore ai 20 kWp il beneficiario può scegliere di accedere alla disciplina di cui all’art. 6 del D.Lgs. 387/03 (servizio di scambio sul posto) oppure di cedere alla rete (distributore locale) o rivendere in borsa l’energia che produce in eccesso rispetto ai propri consumi. Se l’impianto è superiore ai 20 kWp l’energia prodotta in eccesso rispetto ai propri consumi può essere ceduta alla rete (distributore locale) o rivenduta in borsa.
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Sì. L’art. 6 (commi 2 e 3) del DM 28 luglio 2005 prevede che l’energia prodotta, incentivata, possa essere immessa nella rete elettrica in tutto o anche solo in parte.
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E’ possibile, ma è bene distinguere due casi:
* Per impianti di potenza non superiore a 20 kW che accedono alla disciplina di cui all’art. 6 del D.Lgs. 387/03 (servizio di scambio sul posto), la Delibera AEEG 28/06 che disciplina il servizio di scambio sul posto prevede che il saldo positivo,su base annuale,tra l’energia prodotta e l’energia consumata venga riportato a credito per la compensazione nei tre anni successivi e non dia luogo a remunerazione
* Per impianti di potenza superiore a 20 kW e per quelli di potenza fino a 20 kW che non accedono alla disciplina di cui all’art. 6 del D.Lgs. 387/03 (servizio di scambio sul posto), è possibile cedere in rete, vendendola, l’energia non consumata in loco -
L’elettricità che viene remunerata con le nuove tariffe incentivanti è quella prodotta dall’impianto, misurata da un apposito contatore posto all’uscita del gruppo di conversione della corrente continua in corrente alternata. Per gli impianti di potenza fino a 20 kW che accedono alla disciplina di cui all’art. 6 del D.Lgs. 387/03 (servizio di scambio sul posto) l’incentivo è limitato all’energia prodotta e consumata dalle utenze del soggetto responsabile.
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Mentre con l’espressione incentivazione in conto capitale si intende la corresponsione di un contributo per l’investimento necessario per la realizzazione di un impianto, con l’espressione conto energia viene indicato un meccanismo di incentivazione (quello previsto dal DM 28 luglio 2005) che remunera l’energia elettrica prodotta da un impianto.
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E’ possibile solo per gli impianti di potenza superiore a 20 kW e per quelli di potenza fino a 20 kW che non accedono alla disciplina di cui all’art. 6 del DLgs. 387/03 (servizio di scambio sul posto).
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Sì, è possibile richiedere l’incentivazione per un impianto fotovoltaico di potenza non superiore a 20 kW da installare su di un fabbricato in corso di realizzazione e che al momento non dispone ancora della fornitura di energia elettrica, purchè il fabbricato stesso disponga della fornitura prima che l’impianto fotovoltaico entri in esercizio.
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La potenza nominale cumulativa incentivabile è di 500 MW, di cui 360 per impianti di potenza non superiore a 50 kW e 140 per impianti di potenza superiore a 50 kW. Esistono inoltre dei limiti di potenza annuale incentivabile, per ciascuno degli anni dal 2006 al 2012, pari a 60 MW per gli impianti di potenza non superiore a 50 kW e 25 MW per gli impianti di potenza superiore a 50 kW. Tali limiti non si applicano alle domande inoltrate al GRTN prima della entrata in vigore (16 febbraio 2006) del nuovo DM 6 febbraio 2006.
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Possono accedere alle tariffe incentivanti, riconosciute all’energia prodotta, esclusivamente gli impianti fotovoltaici di potenza nominale compresa tra 1 e 1.000 kW, collegati alla rete elettrica, che entrino o siano entrati in esercizio in data successiva al 30.9.2005:
* A seguito di nuova costruzione (art. 4, comma 1 del DM 28 luglio 2005)
* A seguito di rifacimento totale (intervento impiantistico-tecnologico eseguito su un impianto entrato in esercizio da almeno venti anni che comporti la sostituzione con componenti nuovi almeno di tutti i moduli fotovoltaici e del gruppo di conversione della corrente continua in corrente alternata) (art. 4, comma 1 del DM 28 luglio 2005)
* A seguito di potenziamento (intervento tecnologico eseguito su un impianto entrato in esercizio da almeno due anni, mediante aggiunta di moduli di potenza complessiva non inferiore a 1 kW), limitatamente alla produzione aggiuntiva ottenuta a seguito dell’intervento di potenziamento (art. 4, comma 2 del DM 28 luglio 2005) -
No, in quanto l’ubicazione dell’impianto costituisce elemento caratterizzante il progetto preliminare accluso alla domanda di ammissione alle tariffe incentivanti, in conformità al quale viene poi dato inizio ai lavori di realizzazione dell’impianto stesso (articolo 7, comma 2 ed articolo 8, comma 3 del D.M. 28 luglio 2005). Pertanto, qualora non si rispettino le condizioni del progetto preliminare viene meno il diritto alle tariffe incentivanti.
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Sì, ma è necessaria l’autorizzazione dell’assemblea condominiale.
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Sì, ma è necessaria l’autorizzazione dell’assemblea condominiale.
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Possono beneficiare dell’incentivazione (art. 3 del DM 28 luglio 2005) le persone fisiche e giuridiche, ivi inclusi i soggetti pubblici e i condomìni di edifici, che:
* Siano proprietari degli immobili destinati alla installazione dell’impianto fotovoltaico o in possesso dell’autorizzazione scritta del proprietario ad installare l’impianto (art. 3 comma 1 della Delibera AEEG n188/05)
* Siano responsabili dei medesimi impianti, progettati, realizzati ed eserciti in conformità alle disposizioni del DM 28 luglio 2005.

















